Direttiva UE sulla comunicazione di sostenibilità (CSRD)

Il 10 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo volto al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), la quale amplia e rafforza gli obblighi di reporting di sostenibilità già previsti dalla direttiva 2014/95/UE (Non Financial Reporting Directive o NFRD).

Lo schema di decreto sarà al vaglio del Parlamento fino al 20 luglio e poi tornerà di nuovo all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Tale recepimento segna una tappa significativa nel percorso intrapreso a livello europeo nella direzione della transizione ecologica e della neutralità climatica al 2050: la CSRD, infatti, si incardina nel quadro normativo e strategico dell’UE, i cui pilastri sono l’Accordo di Parigi del 2015, il Sustainable Action Plan del 2018, il Green Deal del 2019.

Approvata il 16 dicembre 2022, la nuova Direttiva sulla comunicazione di sostenibilità delle imprese è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e sarà parzialmente applicabile dal 1° gennaio 2024, con gli Stati Membri tenuti a recepirla entro il 6 luglio 2024.

Le principali disposizioni della direttiva 2022/2464/UE prevedono:

  • un ampliamento dei soggetti interessati

I soggetti tenuti a pubblicare il bilancio di sostenibilità saranno:

  • a partire dall’esercizio finanziario 1° gennaio 2024, le società che già redigono una dichiarazione non finanziaria ai sensi della Direttiva NFRD, con scadenza di pubblicazione dei dati nel 2025;
  • a partire dall’esercizio finanziario 1° gennaio 2025, le grandi imprese (con più di 250 dipendenti e 50 milioni di euro di ricavi netti) non soggette alla Direttiva NFRD, con scadenza di pubblicazione dei dati nel 2026;
  • a partire dall’esercizio finanziario 1° gennaio 2026, tutte le PMI quotate ad eccezione delle microimprese, con scadenza di pubblicazione dei dati nel 2027. Le PMI possono scegliere di non partecipare fino al 2028;
  • dal 1° gennaio 2028, le imprese extracomunitarie senza forma giuridica dell’UE;
  • un maggior numero di informazioni da fornire: ad esempio la descrizione  del modello e della strategia aziendali in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità; i piani di transizione verso la decarbonizzazione; il ruolo degli organi di amministrazione, della “gestione e controllo”, le procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
  • l’inserimento delle informazioni di sostenibilità in una apposita sezione della relazione sulla gestione nel bilancio d’esercizio;
  • il principio di doppia materialità: le tematiche materiali (rilevanti) per l’impresa dovranno essere valutate sia in prospettiva “Inside-out”, quindi in base agli impatti che le condotte aziendali hanno sulla società e l’ambiente, sia in quella “Outside-in”, secondo cui l’azienda dovrà misurare le ripercussioni che il contesto esterno potrebbe avere sulla propria performance economico-finanziaria;
  • l’integrazione degli aspetti ESG lungo la catena del valore, includendo le informazioni sugli impatti materiali, sui rischi e sulle opportunità connesse all’intera catena del valore a monte e a valle;
  • l’impiego dei nuovi standard europei di rendicontazione della sostenibilità (ESRS);
  • l’introduzione dell’assurance obbligatoria;
  • l’utilizzo del formato elettronico unico europeo (XHTML), con la possibilità, dunque, di accesso digitale alle informazioni sulla sostenibilità grazie all’implementazione del “Punto di accesso unico europeo”.
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