PUBBLICATO IL NUOVO PATENT BOX

Pubblicata la versione definitiva della circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo Patent box introdotto dall’art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234 e delprovvedimento n. 52642 che modifica il provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022.

Ricordiamo che la nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati

Riportiamo di seguito le principali novità:

  • CUMULO: per tutta la durata dell’opzione, per le medesime spese si può usufruire sia del nuovo Patent Box, sia del Credito d’Imposta per le spese di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design (ai sensi della L. 160/2019 e ss.mm.ii) avendo cura di decurtare dalla base di calcolo del credito d’imposta la sovvenzione derivante dal nuovo regime Patent box che insiste sulle stesse spese di ricerca e sviluppo.
  • TERMINI ESERCIZIO OPZIONE: fermo restando che l’opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile e deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, è stato specificato che:
  • È considerata valida anche l’opzione presentata tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come “dichiarazione tardiva” sia come “correttiva nei termini”.
  • Tale possibilità risulta garantita anche alle imprese che intendono avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis“, pur nel rispetto delle condizioni tipiche dell’istituto.

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