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Capitale sociale: 20.000,00 €
Gli Aiuti di Stato, di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, sono subordinati a normative comunitarie che ne delimitano l’accesso da parte delle imprese, denominate “Regimi di Aiuto”.
Ad oggi sono in vigore i seguenti regolamenti:
Regime Aiuti “d’importanza minore” – De Minimis (regolamento 1407/2013):
Il “Regime de Minimis” è stato introdotto a partire dal 2001 dall’UE per individuare gli aiuti di minore entità che possono essere concessi alle imprese senza alterare l’equilibrio dei mercati e violare le norme sulla concorrenza. Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo regolamento De Minimis n. 1407/2013 approvato dalla Commissione Europea. Ogni “impresa unica” ha la possibilità di ricevere da un singolo Stato membro aiuti economici fino a un massimo di € 200.000,00 nell’arco dell’ultimo triennio. Questo significa che un’impresa può ottenere un’agevolazione subordinata al De Minimis se l’importo richiesto, sommato agli aiuti già concessi nell’arco dell’ultimo triennio, non supera il massimale di € 200.000. In alcuni settori specifici come trasporti, agricoltura, pesca e acquacoltura il regolamento applica i massimali specifici per settore d’importo inferiore a € 200.000,00.
Il 16/11/2022 è stata pubblicata una proposta di revisione del Regolamento De Minimis da parte della Commissione Europea che mira a modificare le attuali disposizioni per adeguarle ai cambiamenti intervenuti nel mercato. La proposta di revisione, che prevede un innalzamento della soglia da € 200.000,00 a € 275.000,00 per il triennio, è attualmente in fase di discussione da parte delle istituzioni europee e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di essere adottata definitivamente.
A oggi, gli Stati membri possono concedere un sostegno fino a € 200.000,00 per beneficiario per un periodo di tre anni senza doverlo notificare preventivamente alla Commissione per approvazione. Queste regole scadranno il 31 dicembre 2023.
Regolamento di esenzione per categoria – GBER (regolamento 651/2014):
Il 1° luglio 2014 la Comunità Europea ha introdotto uno speciale regime di aiuto in deroga al regime De Minimis. Tale regolamento, denominato “di esenzione per categoria”, permette agli Stati Membri di concedere aiuti d’importi più elevati a una platea più ampia di beneficiari, con il preciso obiettivo d’incanalare maggiori aiuti a sostegno della crescita economica del Sistema Europa.
Il regolamento di esenzione privilegia alcuni ambiti d’intervento considerati prioritari, che vengono quindi completamente “esentati” dai vincoli previsti dalla normativa De Minimis. Secondo la recente versione del regolamento, tra gli ambiti prioritari segnaliamo i più rilevanti ovvero aiuti:
In sostanza, un’impresa che investe in tali ambiti può ricevere aiuti svincolati dai limiti d’importo del De Minimis, e che pertanto non rilevano ai fini del calcolo del massimale.
Regime Temporary Framework (Comunicazione C 2215/2020 e s.m.i.):
Tra le misure introdotte dalla Commissione Europea per far fronte alla pandemia per COVID-19 vi è una norma specifica sugli Aiuti di Stato denominata “Temporary Framework”.
Nel caso in cui un’agevolazione sia notificata in regime di Temporary Framework, le somme erogate non andranno a cumularsi con il De Minimis, estendendo di fatto il limite degli aiuti concedibili a ogni impresa.
Nell’ultima versione del regolamento, valida fino al 30 giugno 2023, la somma degli aiuti concessi in regime Temporary Framework (Sezione 3.1 del QT) non deve superare € 2.300.000 per “impresa unica” sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o pagamenti.
Anche in questo caso, sono vigenti specifici massimali d’importo inferiore dedicati ad alcuni settori specifici come trasporti, agricoltura, pesca e acquacoltura.
Inoltre, per tutte le imprese colpite dalla crisi da COVID-19 con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nello stesso periodo rispetto a quello del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate (Sezione 3.12 del QT) per un importo fino a € 12 milioni per impresa (in precedenza 10 milioni di EUR).
Visto il conflitto russo-ucraino, la Commissione Europea ha dovuto introdurre un nuovo strumento a sostegno delle imprese: il Temporary Crisis Framework.
Successivamente sostituito a marzo 2023 dal Temporary Crisis and Transition Framework.
Quest’ultimo regime servirà ad accelerare gli investimenti per la produzione di energia pulita nell’UE, i cosiddetti investimenti Net-zero, proteggendo allo stesso tempo le condizioni nel mercato unico e gli obiettivi di coesione. Il Quadro temporaneo, valido fino al 31 dicembre 2025, introduce norme volte a facilitare il sostegno alla diffusione di tutte le energie rinnovabili, lo stoccaggio di energia e gli investimenti che contribuiscono alla decarbonizzazione dell’industria.
Le regole in materia di Aiuti di Stato costituiscono uno dei pilastri del funzionamento degli incentivi pubblici, in un’ottica di regolamentazione del mercato interno, contribuendo così a una migliore allocazione delle risorse pubbliche e a una parità di trattamento e opportunità per le imprese.
L’Unione europea, oltre a essere organo garante della concorrenza all’interno del mercato comune, ha altresì il compito di “promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità”.
Su questa linea, l’obiettivo condiviso della Commissione Europea nel corso degli anni è stato quello di orientare sempre più la politica degli Aiuti di Stato concessi dagli Stati Membri verso un’ottica comparativa, anche attraverso un confronto con le decisioni del WTO (World Trade Organization) sempre più influenti nell’economia e nel commercio mondiale.